Art. 12.
(Disposizioni finanziarie).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 800 milioni

 

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di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

          a) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

          b) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

          c) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

          d) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni;

          e) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni;

          f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni;

          g) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692, e successive modificazioni;

          h) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni;

          i) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, e successive modificazioni;

          l) articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni;

          m) articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni.